﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 08 agosto 1996

      , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017</p><p style="text-align: justify;"><strong>Assestamento  e  variazione  del  Bilancio  1996  e  del Bilancio  Pluriennale  1996-1998 ai sensi  dell'articolo  10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n.  10.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  20</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Finanziamento ai Comuni a fronte dei maggiori oneriper l'acquisizione di aree edificate)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a concedere  finanziamenti straordinari a favore  dei  Comuni, sino alla concorrenza dell'importo complessivo di lire 2.000 milioni,  a  parziale sollievo degli oneri conseguenti  alle espropriazioni per pubblica utilità effettuate nei Piani di zona  per l'edilizia economica e popolare di cui alla  legge 18  aprile  1962,  n.  167,  di  aree  già  precedentemente edificate,  anche qualora detti oneri risultino  determinati in  via  transattiva  od  in  sede  giudiziale,  purché  la differenza tra gli importi così definitivamente determinati e  gli  importi  dei preventivi di spesa per  l'acquisizione delle  aree e degli immobili contenuti nei Piani di zona  ed eventualmente  aggiornati alla data  di  assegnazione  delle aree, sia superiore al trenta per cento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  I  finanziamenti  così assegnati  ai  Comuni  sono portati  in deduzione al prezzo di cessione delle aree  agli operatori  di edilizia residenziale pubblica in  proporzione al volume edificabile.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L'ammontare   del   finanziamento   può   essere determinato fino alla copertura dei maggiori costi eccedenti la percentuale di cui al comma 1.</p></p></body></html>