﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 08 agosto 1996

      , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017</p><p style="text-align: justify;"><strong>Assestamento  e  variazione  del  Bilancio  1996  e  del Bilancio  Pluriennale  1996-1998 ai sensi  dell'articolo  10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n.  10.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  17</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Acquisto di obbligazioni per il finanziamento di opereacquedottistiche a favore dei Comuni e dei relativiConsorzi)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a sottoscrivere prestiti obbligazionari emessi  da  una  banca operante  nel  territorio regionale,  a  condizione  che  le obbligazioni  medesime siano costituite in  serie  speciale, siano  remunerate  con l'interesse non superiore  al  3  per cento  e  siano  rimborsabili  entro  10  anni  al  fine  di costituire   delle   disponibilità   da   utilizzarsi   per l'erogazione di finanziamenti agevolati a favore dei  Comuni e  dei  relativi  Consorzi  per investimenti  riguardanti  i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Per  le  finalità  di  cui  al  comma  1   trova applicazione l'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.  385.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   La   provvista  finanziaria  assicurata  con   la sottoscrizione dei prestiti di cui al comma 1  è  integrata con provvista della banca per importi comunque non inferiori a quelli garantiti dalla sottoscrizione dell'Amministrazione regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Le   disponibilità  finanziarie   globali   sono utilizzate  per  le  finalità  previste  dal  comma   1   a condizione  che i soggetti che beneficiano del finanziamento agevolato  si  impegnino a recuperare  il  costo  a  proprio carico  del  finanziamento ottenuto mediante  degli  aumenti tariffari  nei  confronti  dell'utenza  che  usufruisce  dei servizi cui sono riconducibili gli investimenti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  Con  decreto del Presidente della Giunta regionale, previa  deliberazione  della Giunta  medesima,  su  proposta dall'Assessore  alle  finanze di  concerto  con  l'Assessore all'ambiente,  si determinano i criteri e  le  modalità  di emissione e di rimborso, nonché di utilizzo della provvista e  della  vigilanza sull'osservanza del disposto di  cui  al comma 4.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Ai sensi del comma 2 l'Amministrazione regionale  è autorizzata  a stipulare apposita convenzione con  la  banca sulla base del regolamento di cui al comma 5.</p></p></body></html>