Legge regionale 08 agosto 1996 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

Art. 15

(Assegnazione straordinaria ai Comuni fino a 2.000 abitanti)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare a favore dei Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti un'assegnazione straordinaria per l'anno 1996 ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia.

2. L'assegnazione straordinaria viene concessa ed erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione: il riparto dei fondi viene effettuato per due terzi, in parti uguali, tra i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e per un terzo, sempre in parti uguali, tra i Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

3. Trova applicazione il disposto dell'articolo 66, comma 3 decies, della legge regionale 10/1988, come introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1/1993, e dell'articolo 14 della legge regionale 3/1990.