Legge regionale 08 agosto 1996, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
CAPO VIII
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA
Art. 50
1. Per le finalità indicate dall'articolo 10, comma 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società Sincrotrone Trieste Scpa un contributo straordinario una tantum di lire 2.000 milioni, a titolo di concorso nelle spese per la esecuzione del progetto di ricerca applicata, avente ad oggetto la realizzazione di un "acceleratore di protoni ad alta efficienza per applicazioni industriali", che la Regione stessa ha proposto al Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica per l'ammissione al Fondo speciale per la ricerca applicata istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089.
2. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso ed erogato, per una quota parte fino all'ammontare massimo di lire 500 milioni, in via anticipata, con esonero da garanzie, a sostegno delle spese per lo studio di prefattibilità del progetto, su conforme presentazione da parte della società Sincrotrone Trieste Scpa alla Direzione regionale dell'industria di apposita domanda, corredata di un preventivo di spesa.
4. I termini e le modalità di rendicontazione dei contributi di cui al presente articolo sono fissati dai provvedimenti amministrativi di concessione assunti dalla Direzione regionale competente.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
Art. 52
 (Strumenti finanziari a tutela delle operazioni di
esportazione)
1. Al fine di integrare e potenziare le forme di intervento previste a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19, nel quadro degli obiettivi di sviluppo della cooperazione economico- finanziaria con i Paesi di cui all'articolo 1 della legge stessa, l'Amministrazione regionale promuove l'attuazione di strumenti finanziari finalizzati a garantire il rischio economico delle operazioni di esportazione verso i Paesi e per settori prioritari, in funzione della costituzione di rapporti stabili di cooperazione economica o di società miste, nella prospettiva di destinarvi risorse proprie, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati.
2. L'attività di cui al comma 1 è diretta, in via preliminare, ad attivare risorse esistenti presso la "Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - FRIULIA SpA", per un ammontare non inferiore a lire 10 miliardi , secondo criteri volti a privilegiare la complementarietà e l'integrazione degli interventi.