Art. 48
(Finanziamenti all'Università degli studi di Udine)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Udine, un contributo di lire 50 milioni volto a supportare lo sviluppo del corso per il diploma universitario in tecnologie alimentari, orientamento, viticoltura ed enologia, nonché l'attività di ricerca e sperimentazione nel comparto agricolo.
2. Il finanziamento è concesso ed erogato, in via anticipata ed in un'unica soluzione, previa presentazione alla Direzione regionale dell'agricoltura del programma annuale di attività e del bilancio preventivo.
3. È fatto obbligo al beneficiario di presentare all'Amministrazione regionale, in riferimento al finanziamento concesso, il bilancio consuntivo, nonché una dettagliata relazione illustrativa in ordine alle attività svolte nel corso dell'anno precedente.