Legge regionale 08 agosto 1996, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
CAPO V
 INTERVENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 55, L. R. 4/2001
Art. 29
 (Finanziamento dei corsi di diploma universitario
in scienze infermieristiche)
1. In relazione ai protocolli d'intesa stipulati fra la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e le Università di Trieste e di Udine ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'avvio dei corsi triennali di diploma universitario in scienze infermieristiche, istituiti a decorrere dall'anno accademico 1996-1997 presso le Università medesime, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite dell'Azienda per i servizi sanitari (ASS) n. 1 "Triestina" e del Policlinico universitario di Udine, un finanziamento a titolo di concorso nelle spese di funzionamento.
2. L'erogazione del finanziamento di cui al comma 1 è disposta in via anticipata ed in un'unica soluzione con riferimento a ciascun anno accademico.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura di ciascun anno accademico e con le modalità che sono indicate dalla Direzione regionale della sanità, le Università di Trieste e di Udine per il tramite rispettivamente dell'ASS n. 1 "Triestina" e del Policlinico universitario di Udine devono documentare l'avvenuta utilizzazione del finanziamento ricevuto, provvedendo altresì alla restituzione delle somme non utilizzate.
4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 4586, sul quale grava l'onere derivante dal presente articolo, è inserito nell'elenco n. 1 allegato alla legge regionale 10/1996.
Art. 32
 (Contributi straordinari per la realizzazione
di strutture residenziali per anziani)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui all'articolo 4 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 51/1993, un contributo straordinario di lire 1.500 milioni finalizzato alla realizzazione di strutture residenziali destinate all'accoglimento di anziani in parziale o totale stato di non autosufficienza.
3. Sugli immobili per i quali è concesso il contributo regionale di cui al comma 1 è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso, con decorrenza dalla data di autorizzazione all'agibilità della struttura.
Art. 33
 (Contributi agli Istituti di patronato e di assistenza
sociale)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 12, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti di patronato e di assistenza sociale, giuridicamente riconosciuti a norma del DLCPS 29 luglio 1947, n. 804, dall'ordine del GMA del 27 dicembre 1947, n. 77 e dal DPR 22 dicembre 1986, n. 1017, che ne abbiano fatta richiesta entro il termine di cui all'articolo 19 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11, un contributo di lire 150 milioni per l'anno 1996.