Legge regionale 08 agosto 1996, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
CAPO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO
Art. 17
 (Acquisto di obbligazioni per il finanziamento di opere
acquedottistiche a favore dei Comuni e dei relativi
Consorzi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere prestiti obbligazionari emessi da una banca operante nel territorio regionale, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate con l'interesse non superiore al 3 per cento e siano rimborsabili entro 10 anni al fine di costituire delle disponibilità da utilizzarsi per l'erogazione di finanziamenti agevolati a favore dei Comuni e dei relativi Consorzi per investimenti riguardanti i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili.
3. La provvista finanziaria assicurata con la sottoscrizione dei prestiti di cui al comma 1 è integrata con provvista della banca per importi comunque non inferiori a quelli garantiti dalla sottoscrizione dell'Amministrazione regionale.
4. Le disponibilità finanziarie globali sono utilizzate per le finalità previste dal comma 1 a condizione che i soggetti che beneficiano del finanziamento agevolato si impegnino a recuperare il costo a proprio carico del finanziamento ottenuto mediante degli aumenti tariffari nei confronti dell'utenza che usufruisce dei servizi cui sono riconducibili gli investimenti.
5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dall'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'ambiente, si determinano i criteri e le modalità di emissione e di rimborso, nonché di utilizzo della provvista e della vigilanza sull'osservanza del disposto di cui al comma 4.
6. Ai sensi del comma 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la banca sulla base del regolamento di cui al comma 5.
Art. 18
 (Finanziamento straordinario nel settore dello smaltimento
dei rifiuti)
1. In relazione alla situazione di rischio ambientale venutasi a creare a seguito del considerevole ammasso di combustibile alternativo derivato da rifiuti (RDF - Refuse Derived Fuel) presso l'impianto di smaltimento di San Giorgio di Nogaro, al fine di permettere un corretto e rapido smaltimento del materiale non avente più le caratteristiche del residuo riutilizzabile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 760 milioni a favore del Consorzio proprietario dell'impianto. Possono formare oggetto di finanziamento anche gli interventi già avviati, purché assunti dopo il 22 marzo 1996, data dell'ordinanza sindacale di rimozione.
2. Al fine di permettere l'avvio della fase di sperimentazione della raccolta differenziata secco/umido collegata con la messa in funzione per l'impianto di compostaggio di Bistrigna in comune di Staranzano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 40 milioni al Comune medesimo. Possono formare oggetto di finanziamento anche gli oneri relativi alla raccolta differenziata nel primo biennio.
3. L'istanza di finanziamento, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. L'erogazione del finanziamento è disposta in via anticipata ed in un'unica soluzione con il provvedimento di concessione, che ne stabilisce anche le modalità di rendicontazione.
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 47, L. R. 1/2005
2 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera o), L. R. 34/2017
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 22 (Articolo omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo)
 
Art. 26 (Articolo omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo)