Art. 52
(Strumenti finanziari a tutela delle operazioni di
esportazione)
1. Al fine di integrare e potenziare le forme di intervento previste a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia dalla
legge 9 gennaio 1991, n. 19, nel quadro degli obiettivi di sviluppo della cooperazione economico- finanziaria con i Paesi di cui all'articolo 1 della legge stessa, l'Amministrazione regionale promuove l'attuazione di strumenti finanziari finalizzati a garantire il rischio economico delle operazioni di esportazione verso i Paesi e per settori prioritari, in funzione della costituzione di rapporti stabili di cooperazione economica o di societā miste, nella prospettiva di destinarvi risorse proprie, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati.
2. L'attivitā di cui al comma 1 č diretta, in via preliminare, ad attivare risorse esistenti presso la "Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - FRIULIA SpA", per un ammontare non inferiore a lire 10 miliardi , secondo criteri volti a privilegiare la complementarietā e l'integrazione degli interventi.