Legge regionale 08 agosto 1996, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
Art. 44
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, con particolare riguardo alle lettere c) e d), del comma 1 è autorizzata la concessione al centro regionale servizi per la piccola e media industria di cui al Capo V, articolo 7, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, di un contributo straordinario per la costruzione all'interno dell'Istituto regionale per la formazione professionale di un sistema di qualità finalizzato ad ottenere la relativa certificazione.
2. La realizzazione del sistema di cui al comma 1 avviene sulla base di un programma concordato tra l'Istituto e il Centro ed è approvato dalla Giunta regionale.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 6, L. R. 11/1999