Art. 37
(Finanziamento straordinario alla
Fondazione musicale "Cittā di Gorizia")
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere alla Fondazione musicale "Cittā di Gorizia" un finanziamento straordinario di lire 300 milioni da destinare al ripiano del disavanzo accertato a tutto il 31 dicembre 1995, consolidatosi negli esercizi pregressi a fronte delle spese di gestione per l'esercizio dell'attivitā istituzionale.
2. La relativa domanda, corredata del bilancio al 31 dicembre 1995 debitamente approvato dal Consiglio di amministrazione e delle relazioni del Collegio dei revisori e del Presidente sull'andamento della gestione, deve essere presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
3. La Fondazione musicale "Cittā di Gorizia" č tenuta a presentare, a dimostrazione dell'avvenuto ripiano del disavanzo cui č finalizzato il finanziamento straordinario di cui al comma 1, una dettagliata relazione, corredata del bilancio consuntivo nel cui esercizio ricada il beneficio del finanziamento straordinario, completa della relazione del Collegio dei revisori, entro il termine che viene indicato nel provvedimento di concessione.