Art. 32
(Contributi straordinari per la realizzazione
di strutture residenziali per anziani)
2. Il termine per la presentazione delle domande e i criteri di riparto del contributo sono determinati con apposita deliberazione della Giunta regionale; in tale deliberazione sono comunque considerate prioritarie l'allocazione della struttura in aree considerate carenti, nonché le domande presentate dai soggetti previsti dal comma 1 a cui partecipino più enti locali anche congiuntamente a soggetti privati. Le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo sono quelle previste dalla
legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come da ultimo modificata dalla
legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13. L'esame tecnico-economico e la determinazione della spesa ammissibile dei progetti hanno luogo con l'osservanza delle procedure previste dall'
articolo 18 della legge regionale 13/1995, come modificato dall'
articolo 12 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20.
3. Sugli immobili per i quali è concesso il contributo regionale di cui al comma 1 è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso, con decorrenza dalla data di autorizzazione all'agibilità della struttura.