Art. 29
(Finanziamento dei corsi di diploma universitario
in scienze infermieristiche)
1. In relazione ai protocolli d'intesa stipulati fra la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e le Università di Trieste e di Udine ai sensi dell'
articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'avvio dei corsi triennali di diploma universitario in scienze infermieristiche, istituiti a decorrere dall'anno accademico 1996-1997 presso le Università medesime, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite dell'Azienda per i servizi sanitari (ASS) n. 1 "Triestina" e del Policlinico universitario di Udine, un finanziamento a titolo di concorso nelle spese di funzionamento.
2. L'erogazione del finanziamento di cui al comma 1 è disposta in via anticipata ed in un'unica soluzione con riferimento a ciascun anno accademico.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura di ciascun anno accademico e con le modalità che sono indicate dalla Direzione regionale della sanità, le Università di Trieste e di Udine per il tramite rispettivamente dell'ASS n. 1 "Triestina" e del Policlinico universitario di Udine devono documentare l'avvenuta utilizzazione del finanziamento ricevuto, provvedendo altresì alla restituzione delle somme non utilizzate.