Art. 23
(Interventi di ripristino funzionale di monumenti)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere finanziamenti straordinari, sino all'importo complessivo di lire 200 milioni a Comuni ed associazioni legalmente costituite, per gli interventi di ristrutturazione, completamento e ripristino funzionale di monumenti nazionali e loro pertinenze, dedicati ai caduti e dispersi in guerra.
2. L'istanza di finanziamento, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, č presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e servizi tecnici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'erogazione del finanziamento č disposta in via anticipata ed in unica soluzione con il provvedimento di concessione, che ne stabilisce anche le modalitā di rendicontazione.