Art. 20
(Finanziamento ai Comuni a fronte dei maggiori oneri
per l'acquisizione di aree edificate)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari a favore dei Comuni, sino alla concorrenza dell'importo complessivo di lire 2.000 milioni, a parziale sollievo degli oneri conseguenti alle espropriazioni per pubblica utilità effettuate nei Piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla
legge 18 aprile 1962, n. 167, di aree già precedentemente edificate, anche qualora detti oneri risultino determinati in via transattiva od in sede giudiziale, purché la differenza tra gli importi così definitivamente determinati e gli importi dei preventivi di spesa per l'acquisizione delle aree e degli immobili contenuti nei Piani di zona ed eventualmente aggiornati alla data di assegnazione delle aree, sia superiore al trenta per cento.
2. I finanziamenti così assegnati ai Comuni sono portati in deduzione al prezzo di cessione delle aree agli operatori di edilizia residenziale pubblica in proporzione al volume edificabile.
3. L'ammontare del finanziamento può essere determinato fino alla copertura dei maggiori costi eccedenti la percentuale di cui al comma 1.