Legge regionale 08 agosto 1996, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
Art. 17
 (Acquisto di obbligazioni per il finanziamento di opere
acquedottistiche a favore dei Comuni e dei relativi
Consorzi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere prestiti obbligazionari emessi da una banca operante nel territorio regionale, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate con l'interesse non superiore al 3 per cento e siano rimborsabili entro 10 anni al fine di costituire delle disponibilità da utilizzarsi per l'erogazione di finanziamenti agevolati a favore dei Comuni e dei relativi Consorzi per investimenti riguardanti i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili.
3. La provvista finanziaria assicurata con la sottoscrizione dei prestiti di cui al comma 1 è integrata con provvista della banca per importi comunque non inferiori a quelli garantiti dalla sottoscrizione dell'Amministrazione regionale.
4. Le disponibilità finanziarie globali sono utilizzate per le finalità previste dal comma 1 a condizione che i soggetti che beneficiano del finanziamento agevolato si impegnino a recuperare il costo a proprio carico del finanziamento ottenuto mediante degli aumenti tariffari nei confronti dell'utenza che usufruisce dei servizi cui sono riconducibili gli investimenti.
5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dall'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'ambiente, si determinano i criteri e le modalità di emissione e di rimborso, nonché di utilizzo della provvista e della vigilanza sull'osservanza del disposto di cui al comma 4.
6. Ai sensi del comma 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la banca sulla base del regolamento di cui al comma 5.