Art. 15
(Assegnazione straordinaria ai Comuni fino a 2.000 abitanti)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare a favore dei Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti un'assegnazione straordinaria per l'anno 1996 ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia.
2. L'assegnazione straordinaria viene concessa ed erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione: il riparto dei fondi viene effettuato per due terzi, in parti uguali, tra i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e per un terzo, sempre in parti uguali, tra i Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.