Legge regionale 08 agosto 1996, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
CAPO VI
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE,
DELLA CULTURA E DELLA RICERCA
Art. 35
1. Nel primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 31, come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 14/1983, e modificato dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 15, e 10 della legge regionale 27 novembre 1986, n. 48, dopo la lettera g) è inserita la seguente: << g bis) Fondazione Centro Ricerche Economiche e Formazione (CREF) con sede in Udine. >>.
2. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 5124, sul quale grava l'onere derivante dal presente articolo, è inserito nell'elenco n. 1 allegato alla legge regionale 10/1996.
Art. 39

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 16, comma 44, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
2 Articolo abrogato da art. 6, comma 21, L. R. 4/1999
Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 56, L. R. 4/1999
Art. 44
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, con particolare riguardo alle lettere c) e d), del comma 1 è autorizzata la concessione al centro regionale servizi per la piccola e media industria di cui al Capo V, articolo 7, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, di un contributo straordinario per la costruzione all'interno dell'Istituto regionale per la formazione professionale di un sistema di qualità finalizzato ad ottenere la relativa certificazione.
2. La realizzazione del sistema di cui al comma 1 avviene sulla base di un programma concordato tra l'Istituto e il Centro ed è approvato dalla Giunta regionale.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 6, L. R. 11/1999