CAPO V
INTERVENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
Art. 28
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 55, L. R. 4/2001
Art. 29
(Finanziamento dei corsi di diploma universitario
in scienze infermieristiche)
1. In relazione ai protocolli d'intesa stipulati fra la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e le Università di Trieste e di Udine ai sensi dell'
articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'avvio dei corsi triennali di diploma universitario in scienze infermieristiche, istituiti a decorrere dall'anno accademico 1996-1997 presso le Università medesime, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite dell'Azienda per i servizi sanitari (ASS) n. 1 "Triestina" e del Policlinico universitario di Udine, un finanziamento a titolo di concorso nelle spese di funzionamento.
2. L'erogazione del finanziamento di cui al comma 1 è disposta in via anticipata ed in un'unica soluzione con riferimento a ciascun anno accademico.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura di ciascun anno accademico e con le modalità che sono indicate dalla Direzione regionale della sanità, le Università di Trieste e di Udine per il tramite rispettivamente dell'ASS n. 1 "Triestina" e del Policlinico universitario di Udine devono documentare l'avvenuta utilizzazione del finanziamento ricevuto, provvedendo altresì alla restituzione delle somme non utilizzate.
Art. 30
(Finanziamento straordinario agli enti gestori
del servizio sociale di base)
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è ripartito in base al parametro di popolazione residente al 31 dicembre 1995 in ciascun ambito dei servizi sociali di base, ponderato in ragione dell'estensione territoriale dell'ambito stesso.
Art. 31
(Iniziative a favore degli sfollati)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare a favore della Provincia di Udine un finanziamento straordinario di lire 50 milioni per l'anno 1996 da destinare ad iniziative a favore degli sfollati ospitati nel territorio della provincia stessa.
2. L'istanza di finanziamento, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. La Direzione regionale dell'assistenza sociale trasmette al Tavolo di coordinamento regionale, istituito con apposita deliberazione giuntale, la relazione illustrativa e il preventivo di spesa per il parere e il coordinamento dei progetti proposti.
4. L'erogazione del finanziamento è disposta in via anticipata ed in un'unica soluzione con il provvedimento di concessione, che ne stabilisce anche le modalità di rendicontazione.
Art. 32
(Contributi straordinari per la realizzazione
di strutture residenziali per anziani)
2. Il termine per la presentazione delle domande e i criteri di riparto del contributo sono determinati con apposita deliberazione della Giunta regionale; in tale deliberazione sono comunque considerate prioritarie l'allocazione della struttura in aree considerate carenti, nonché le domande presentate dai soggetti previsti dal comma 1 a cui partecipino più enti locali anche congiuntamente a soggetti privati. Le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo sono quelle previste dalla
legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come da ultimo modificata dalla
legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13. L'esame tecnico-economico e la determinazione della spesa ammissibile dei progetti hanno luogo con l'osservanza delle procedure previste dall'
articolo 18 della legge regionale 13/1995, come modificato dall'
articolo 12 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20.
3. Sugli immobili per i quali è concesso il contributo regionale di cui al comma 1 è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso, con decorrenza dalla data di autorizzazione all'agibilità della struttura.
Art. 33
(Contributi agli Istituti di patronato e di assistenza
sociale)
1. Per le finalità previste dall'
articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 12, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti di patronato e di assistenza sociale, giuridicamente riconosciuti a norma del DLCPS 29 luglio 1947, n. 804, dall'ordine del GMA del 27 dicembre 1947, n. 77 e dal
DPR 22 dicembre 1986, n. 1017, che ne abbiano fatta richiesta entro il termine di cui all'
articolo 19 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11, un contributo di lire 150 milioni per l'anno 1996.
Art. 34
(Definizione di situazioni pregresse relative all'erogazione
di prestazioni assistenziali)