(Retrocessione di beni del patrimonio indisponibile
all'Amministrazione regionale e ridefinizione di competenza
per i relativi interventi di recupero, restauro e
manutenzione)
1. Il bene immobile del patrimonio regionale indisponibile Villa Ottelio di Ariis di Rivignano, gestito dall'Azienda regionale delle foreste della Regione Friuli- Venezia Giulia ai sensi dell'
articolo 3 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, è retrocesso all'Amministrazione regionale.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1:
a) l'intervento di recupero statico e funzionale e di adeguamento alla normativa comunitaria del compendio della Villa Ottelio previsto dall'articolo 157, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, è realizzato a cura della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio;
b) l'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996, disposta dall'articolo 43 della legge regionale 9/1996, a carico del capitolo 3060 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, è posta a carico del capitolo 1500 del citato stato di previsione, ferma restandone la destinazione per l'intervento di restauro e manutenzione previsto per l'importo di lire 1.000 milioni nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 9/1996.