1. Per le finalitā previste dall'
articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 12, l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere agli Istituti di patronato e di assistenza sociale, giuridicamente riconosciuti a norma del DLCPS 29 luglio 1947, n. 804, dall'ordine del GMA del 27 dicembre 1947, n. 77 e dal
DPR 22 dicembre 1986, n. 1017, che ne abbiano fatta richiesta entro il termine di cui all'
articolo 19 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11, un contributo di lire 150 milioni per l'anno 1996.