Art. 13
(Assegnazione straordinaria alle Province per la
viabilità)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare a favore delle Province un'assegnazione straordinaria per l'anno 1996 per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'
articolo 48 della legge regionale 10/1988, relativamente ad iniziative dirette alla realizzazione, al completamento ed all'ammodernamento della viabilità provinciale.
2. L'assegnazione straordinaria viene concessa ed erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione: il riparto dei fondi viene effettuato per tre quarti avuto riguardo all'estensione chilometrica totale delle strade provinciali e per un quarto avuto riguardo all'estensione chilometrica delle strade in territorio montano, coś come certificato dalle Amministrazioni provinciali.