Art. 12
(Assegnazione straordinaria ai Comuni capoluogo
per opere pubbliche o per acquisto di beni immobili)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare a favore dei Comuni capoluogo di provincia un'assegnazione straordinaria per l'anno 1996 da destinare ad interventi relativi ad opere pubbliche o all'acquisto di beni immobili.
2. L'assegnazione straordinaria viene concessa ed erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione: il riparto dei fondi viene effettuato per il cinquanta per cento avuto riguardo alla popolazione di ciascun capoluogo e per il restante cinquanta per cento sulla base della popolazione della provincia, quali risultano dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.