Art. 1
(Assestamento di bilancio)
1. Ai sensi dell'
articolo 10, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come sostituito dall'
articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, il saldo finanziario complessivo presunto di lire 485.040.387.006 - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e nel bilancio per l'anno 1996, in applicazione dell'articolo 4, terzo comma, della
legge regionale 10/1982, come modificato dall'
articolo 1 della legge regionale 32/1989 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1995, nell'importo di lire 527.042.566.224.
2. Il saldo finanziario di cui al comma 1 viene determinato sommando la giacenza finale di cassa, accertata in lire 522.866.467.374, i residui attivi al 31 dicembre 1995, accertati in lire 4.413.178.091.226, e sottraendo i residui passivi al 31 dicembre 1995, accertati in lire 2.406.117.815.193, nonché i trasferimenti all'anno 1996, accertati in lire 2.002.884.177.183.
3. Ai sensi dell'
articolo 10, primo comma, della legge regionale 10/1982, le poste relative all'ammontare presunto dei residui attivi e passivi, delle somme trasferite e della giacenza di cassa - iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 1996 - vengono aggiornate negli ammontari complessivi indicati al comma 2.