Legge regionale 05 agosto 1996, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea.
Art. 16
 (Caratteristiche delle autovetture)
1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale č deducibile il corrispettivo da pagare.
2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario č portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili.
3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta << taxi >>.
4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero << servizio pubblico >> del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.
5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta << noleggio >> e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura << NCC >> inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.
6. La colorazione esterna delle autovetture adibite al servizio di taxi, immatricolate per la prima volta, deve essere bianca cosė come individuata dal decreto 19 novembre 1992 del Ministro dei trasporti; entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le autovetture adibite al servizio di taxi dovranno avere il colore previsto dal citato decreto.
7. I veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, cosė come individuati dal decreto del Ministro dei trasporti.