Legge regionale 05 agosto 1996, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea.
Art. 14
 (Sostituzione alla guida)
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 7 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 5, comma 17, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 17, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3 Comma 3 sostituito da art. 5, comma 17, lettera c), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.