Legge regionale 05 agosto 1996, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea.
Art. 12
 (Modalità per il rilascio delle licenze e delle
autorizzazioni)
1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante.
2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.
3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza.
4. L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero esser stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
5. In deroga al comma 4, nei comuni nei quali alla data dell'1 ottobre 1995 operavano imprese esercenti autoservizi pubblici non di linea con personale dipendente, il rilascio di nuove licenze viene determinato nel rispetto di una graduatoria formata sulla base dell'anzianità di servizio maturatasi in qualità di dipendente o di sostituto alla guida del titolare delle imprese stesse. Un periodo di assenza dal servizio antecedente all'1 ottobre 1995 e superiore ad un anno fa decadere il diritto di inserimento nella graduatoria.