Legge regionale 05 agosto 1996, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea.
Art. 5
 (Commissione consultiva regionale per il trasporto di
persone mediante autoservizi pubblici non di linea)
1. È istituita, presso il Servizio regionale dei trasporti pubblici locali, la Commissione consultiva regionale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea per la verifica dell'attuazione della presente legge e delle problematiche del settore e per esprimere parere consultivo sui regolamenti predisposti dai Comuni sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea.
2. La Commissione è composta:
a) dall'Assessore regionale ai trasporti, Presidente;
b) dal Direttore del Servizio regionale dei trasporti pubblici locali, Vicepresidente;
c) da un rappresentante della Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
d) da un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli-Venezia Giulia, designato congiuntamente;
e) da un rappresentante della sezione regionale dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia;
f) da un rappresentante della sezione regionale dell'Unione Province italiane;
g) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale degli esercenti il servizio di taxi, congiuntamente designati;
h) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale degli esercenti il servizio di noleggio con conducente, congiuntamente designati;
i) da un rappresentante dell'associazione degli utenti;
l) da un rappresentante designato da ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale ai trasporti e dura in carica cinque anni.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio dei trasporti pubblici locali con qualifica non inferiore a segretario.
Art. 9
 (Commissione regionale per la formazione e la
conservazione dei ruoli)
1. È istituita, presso la sede della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo regionale, la Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli.
2. La Commissione assolve i seguenti compiti:
a) valuta le domande per l'iscrizione al ruolo e procede all'accertamento dei requisiti di idoneità morale e professionale;
b) verifica il permanere del possesso da parte dei soggetti già iscritti a ruolo dei requisiti di idoneità morale e professionale e verifica periodicamente il possesso dei requisiti di idoneità morale;
c) accerta mediante esame il requisito professionale;
d) redige l' elenco degli aventi diritto all'iscrizione al ruolo e lo trasmette alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione.

3. La Commissione è così composta:
a) dal Segretario Generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, Presidente;
b) da un rappresentante di ogni Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione Friuli- Venezia Giulia;
c) da un rappresentante della Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
d) dal Direttore del Servizio regionale dei trasporti pubblici locali;
e) da un rappresentante della sezione regionale dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia.

4. Per ciascun componente effettivo viene nominato un sostituto, che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste con qualifica non inferiore al settimo livello.
Art. 12
 (Modalità per il rilascio delle licenze e delle
autorizzazioni)
1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante.
2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.
3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza.
4. L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero esser stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
5. In deroga al comma 4, nei comuni nei quali alla data dell'1 ottobre 1995 operavano imprese esercenti autoservizi pubblici non di linea con personale dipendente, il rilascio di nuove licenze viene determinato nel rispetto di una graduatoria formata sulla base dell'anzianità di servizio maturatasi in qualità di dipendente o di sostituto alla guida del titolare delle imprese stesse. Un periodo di assenza dal servizio antecedente all'1 ottobre 1995 e superiore ad un anno fa decadere il diritto di inserimento nella graduatoria.
Art. 14
 (Sostituzione alla guida)
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 7 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 5, comma 17, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 17, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3 Comma 3 sostituito da art. 5, comma 17, lettera c), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art 15
 (Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del
servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del
servizio di noleggio con conducente)
1. Per il servizio di taxi, il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatte salve le norme speciali stabilite dalla Regione atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.
2. Nel servizio di noleggio con conducente esercito a mezzo di autovetture è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei Comuni ove sia esercito il servizio di taxi. Potrà essere consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.
3. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.
4. I Comuni in cui non è esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.
5. I Comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 2 purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa; il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.
Art. 16
 (Caratteristiche delle autovetture)
1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.
2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili.
3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta << taxi >>.
4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero << servizio pubblico >> del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.
5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta << noleggio >> e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura << NCC >> inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.
6. La colorazione esterna delle autovetture adibite al servizio di taxi, immatricolate per la prima volta, deve essere bianca così come individuata dal decreto 19 novembre 1992 del Ministro dei trasporti; entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le autovetture adibite al servizio di taxi dovranno avere il colore previsto dal citato decreto.
7. I veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, così come individuati dal decreto del Ministro dei trasporti.
Art. 18
1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.
3. Per il servizio di taxi, effettuato per il trasporto di soggetti portatori di handicap, non è applicabile quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 15.
4. Nei Comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale e provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro. È inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi.
5. Nel caso in cui un Comune sia sprovvisto sia del servizio di taxi sia del servizio di noleggio con conducente, l'utente di detto Comune può avvalersi del servizio di taxi dei Comuni viciniori.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 25, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 21
 (Servizio di piazza in ambito aeroportuale)
1. Nell'ambito degli aeroporti operanti nel Friuli- Venezia Giulia aperti al traffico aereo civile sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza i titolari di licenza di auto pubblica rilasciata dai Comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 13/1998
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 9/2004
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 2, L. R. 9/2004
4 Comma 2 ter aggiunto da art. 10, comma 2, L. R. 9/2004
5 Comma 2 quater aggiunto da art. 10, comma 2, L. R. 9/2004