Art. 8
(Requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di
veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di
linea)
1. Per l'iscrizione al ruolo č richiesto il possesso della patente di guida e dei certificati di abilitazione professionale previsti dalla vigente normativa.
2. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte della Commissione regionale di cui all'articolo 9, che accerta i requisiti di idoneitā all'esercizio del servizio, con particolare riferimento:
a) alla conoscenza geografica e stradale della regione Friuli-Venezia Giulia e delle aree territorialmente finitime;
b) alla conoscenza delle norme legislative e regolamentari sulla circolazione stradale e sui servizi per i viaggiatori;
c) alla conoscenza delle norme tecniche di esercizio e manutenzione dei veicoli ai fini della sicurezza dei mezzi e della tutela ambientale.
3. Il possesso della patente di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui al comma 1 č attestato con le modalitā di cui al regolamento approvato con DPGR 4 gennaio 1995, n. 09/Pres.
4. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino giā titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto al ruolo.