Art. 6
(Funzionamento della Commissione consultiva regionale
per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea)
1. La Commissione č convocata dal Presidente.
2. In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.
3. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della seduta a ciascun componente.
4. Nel periodo intercorrente tra la convocazione e la data della seduta i componenti della Commissione hanno facoltā di prendere visione degli atti e della documentazione presso gli uffici regionali indicati nell'avviso.
5. Per la validitā delle riunioni della Commissione č necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
6. Le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti ed a paritā di voti prevale quello del Presidente.