Art. 4
(Competenze comunali)
1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni adottano il regolamento per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea secondo uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale.
2.
Il regolamento stabilisce:
a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
c) i criteri per la fissazione delle tariffe per il servizio di taxi;
d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
d bis) i termini temporali massimi inibenti il rilascio di nuova autorizzazione che non possono eccedere il triennio per la decadenza di precedente licenza e il quinquennio per la revoca di precedente licenza.
3. I Comuni istituiscono una commissione consultiva assicurando la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, delle organizzazioni sindacali del comparto dei trasporti e delle associazioni di utenti.
Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 5, comma 29, L. R. 22/2010
2 Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 4, comma 39, L. R. 5/2013