Art. 21
(Servizio di piazza in ambito aeroportuale)
1. Nell'ambito degli aeroporti operanti nel Friuli- Venezia Giulia aperti al traffico aereo civile sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza i titolari di licenza di auto pubblica rilasciata dai Comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade.
2. La determinazione delle tariffe, le condizioni di trasporto e svolgimento del servizio e la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun Comune può rilasciare, proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale, vengono disciplinate con regolamento di esecuzione della presente legge.
2 bis. Chiunque eserciti il servizio di piazza in ambito aeroportuale in violazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 50 euro a 500 euro.
2 ter. Chiunque eserciti il servizio di piazza in ambito aeroportuale in assenza della licenza di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 500 euro a 5.000 euro.
2 quater. Ferme restando le competenze dei soggetti cui sono stati attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti disposizioni di legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 bis è delegata al Comune che ha rilasciato la licenza di cui al comma 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 ter è delegata alla Provincia di Gorizia, ai sensi della
legge regionale 1/1984 e successive modifiche.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 13/1998
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 9/2004
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 2, L. R. 9/2004
4 Comma 2 ter aggiunto da art. 10, comma 2, L. R. 9/2004
5 Comma 2 quater aggiunto da art. 10, comma 2, L. R. 9/2004