Legge regionale 05 agosto 1996, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea.
Art. 21
 (Servizio di piazza in ambito aeroportuale)
1. Nell'ambito degli aeroporti operanti nel Friuli- Venezia Giulia aperti al traffico aereo civile sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza i titolari di licenza di auto pubblica rilasciata dai Comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 13/1998
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 9/2004
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 2, L. R. 9/2004
4 Comma 2 ter aggiunto da art. 10, comma 2, L. R. 9/2004
5 Comma 2 quater aggiunto da art. 10, comma 2, L. R. 9/2004