Art. 19
(Infrazioni e sanzioni amministrative)
1. Le violazioni amministrative dei regolamenti comunali, di cui all'articolo 4, sono punite ai sensi degli articoli 106, 107, 108, 109 e 110 del RD 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'inosservanza delle norme di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 750.000. L'applicazione della sanzione compete al Comune in cui l'infrazione è stata accertata secondo la procedura di cui alla
legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.