Art. 17
(Tariffe)
1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità comunali.
2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.
4. Per il servizio di noleggio con conducente, i Comuni determinano una tariffa chilometrica minima e massima secondo i criteri disposti dal decreto 20 aprile 1993 del Ministro dei trasporti.
5. I Comuni individuano i criteri di adeguamento automatico delle tariffe su base annuale.