1. Fermo restando, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 12, che la licenza per l'esercizio del servizio di taxi è riferita ad un singolo veicolo, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6;
b) associarsi in cooperative operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in tutte le altre forme di impresa previste dalle vigenti leggi;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo l.