Art. 10
(Funzionamento della Commissione regionale per la
formazione e la conservazione dei ruoli)
1. La Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli č costituita dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo regionale e dura in carica cinque anni.
2. La Commissione č convocata dal Presidente.
3. In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal suo sostituto.
4. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della seduta a ciascun componente.
5. Per la validitā delle riunioni della Commissione č necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
6. La Commissione adotta il regolamento per il proprio funzionamento.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 42, comma 1, L. R. 23/2007