1. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'attività sperimentale svolta ai sensi della
legge regionale 35/1992 nel periodo compreso tra l'1 luglio 1996 e la data di entrata in vigore della presente legge. La sperimentazione del telesoccorso avrà termine il quindicesimo giorno successivo a quello della data di esecutività della convenzione stipulata con il soggetto di cui all'articolo 2.