Legge regionale 26 luglio 1996, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disciplina del servizio del telesoccorso-telecontrollo.
Art. 5
 (Attivazione del servizio, modalità di gestione e di
accesso)
2. Il numero delle utenze di cui al comma 1, può essere rideterminato, con provvedimento della Giunta regionale, con scadenza annuale.
3. Per le aree montane sono adottati anche presidi telematici sperimentali idonei a consentire la permanenza dei soggetti interessati anche in ambienti di appartenenza a forte isolamento abitativo.
4. La messa a disposizione e l'adozione dei presidi di cui al comma 3 sono disciplinati da apposito atto aggiuntivo tra la Regione e il soggetto di cui all'articolo 2.
6. I beneficiari sono individuati in sede distrettuale dai servizi territoriali competenti fra le persone a rischio d'istituzionalizzazione di cui all'articolo 3 e in base ai criteri di priorità di cui al comma 1, lettera b).
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 19/2006
2 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 8, comma 8, lettera b), L. R. 16/2019 , con effetto dall'1/1/2020.