Art. 2
(Affidamento del servizio)
1. Per le finalitą di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale provvede ad individuare il soggetto cui affidare la realizzazione e la gestione del servizio di telesoccorso-telecontrollo, procedendo tramite gara, alla quale partecipino soggetti organizzati in forma di associazione, societą cooperativa, impresa o associazione di imprese, con le modalitą previste dalla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi.