Art. 1
(Oggetto e finalitą)
1. Con la presente legge la Regione disciplina in via definitiva l'istituzione del servizio di telesoccorso- telecontrollo, secondo quanto previsto dall'
articolo 1, comma 3, della legge regionale 30 novembre 1992, n. 35, al fine di favorire la permanenza nell'ambiente di appartenenza delle persone a rischio di istituzionalizzazione socio- sanitaria.
2. Il servizio di cui al comma 1 si realizza con l'attivazione di un sistema di assistenza telematica a domicilio, idoneo a garantire sia la pronta disponibilitą a ricevere le segnalazioni dell'utente in caso di emergenze insorgenti, sia un programmato contatto con l'assistito.