Art. 7
(Elenco degli operatori agrituristici)
1. È istituito presso l'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia, l'elenco provinciale degli operatori agrituristici, di seguito denominato elenco.
2. L'iscrizione nell'elenco costituisce condizione necessaria per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 9.
3. Possono far domanda di iscrizione nell'elenco i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, nonché gli organismi associativi con finalità economiche costituiti da allevatori conduttori di pascoli e di malghe.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 87, comma 1, L. R. 13/1998
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 95, comma 1, L. R. 13/1998
3 Comma 4 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 25/2007
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 1, L. R. 11/2014