Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina dell'agriturismo.
Art. 24
 (Norme finali e transitorie)
1. Le aziende agrituristiche che, pur in possesso di autorizzazione comunale rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, non osservano le limitazioni temporali e di capienza previste dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 5, sono obbligate ad adeguarvisi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la revoca dell'autorizzazione.
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 91, comma 1, L. R. 13/1998
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 91, comma 2, L. R. 13/1998
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 2 bis, stabilita da art. 91, comma 3, L. R. 13/1998