Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina dell'agriturismo.
Art. 15
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 94, comma 2, L. R. 13/1998
3 Il comunicato della Giunta regionale sull' insussistenza degli obblighi di verifica della compatibilita' al diritto comunitario relativamente al presente articolo e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 47 del 25 novembre 1998.
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 18, lettera a), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
7 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 2, comma 18, lettera b), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
8 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 2, comma 18, lettera b), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
9 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 18, lettera c), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
10 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 18, lettera d), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
11 Comma 1 .1 aggiunto da art. 3, comma 7, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.