Art. 15
(Servizi e promozione per l'agriturismo)
1.
L'ERSA, promuove, in collaborazione con le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, l'attivazione dei seguenti servizi per l’agriturismo:
a)
( ABROGATA )
b) creazione di una banca dati della realtà agrituristica regionale;
c) coordinamento della segnaletica agrituristica;
d)
( ABROGATA )
1.1 Per l'implementazione della banca dati della realtà agrituristica regionale, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) del Friuli Venezia Giulia trasmettono all'ERSA, con periodicità semestrale e secondo le modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, l'elenco degli operatori agrituristici iscritti nel Registro delle imprese di cui all'articolo 7.
1 bis. PromoTurismoFVG cura, in collaborazione con l'ERSA, la presentazione e la promozione unitaria dell'offerta agrituristica, favorendo la creazione di itinerari agrituristici comprendenti testimonianze della civiltà contadina regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 bis, ivi compresa la prenotazione e vendita di soggiorni e prestazioni accessorie, PromoTurismoFVG, promuove la costituzione e può finanziare, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie, i programmi di Consorzi o altre forme associative regionali fra operatori agrituristici e/o le organizzazioni agrituristiche più rappresentative a livello regionale.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 94, comma 2, L. R. 13/1998
3 Il comunicato della Giunta regionale sull' insussistenza degli obblighi di verifica della compatibilita' al diritto comunitario relativamente al presente articolo e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 47 del 25 novembre 1998.
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 18, lettera a), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
7 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 2, comma 18, lettera b), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
8 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 2, comma 18, lettera b), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
9 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 18, lettera c), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
10 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 18, lettera d), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
11 Comma 1 .1 aggiunto da art. 3, comma 7, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.