Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina dell'agriturismo.
Art. 11
2. La vigilanza sulle aziende agrituristiche di cui al comma 1 è esercitata dall'ERSA annualmente a campione secondo le previsioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, comma 1.
3. L'ERSA può disporre ispezioni ed è autorizzata a richiedere a ogni pubblica amministrazione e a ogni ente, anche regionale, documenti, informazioni e chiarimenti utili ai fini del controllo.
6. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 e dal regolamento ai sensi del comma 4, al Comune compete la vigilanza sul rispetto dei limiti e delle modalità indicati nella SCIA, sul permanere delle condizioni per l'esercizio dell'attività agrituristica e sul rispetto della previsione di cui all'articolo 20.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 94, comma 2, L. R. 13/1998
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, comma 1, L. R. 21/2000
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 10, comma 1, L. R. 25/2007
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
5 Parole sostituite al comma 4 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
6 Parole sostituite al comma 5 da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
7 Articolo sostituito da art. 3, comma 7, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
8 Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 47, lettera b), L. R. 13/2022