Art. 20
(Riserva di denominazione)
1. L'utilizzo delle insegne, del materiale illustrativo e pubblicitario e di ogni altra forma di comunicazione al pubblico di espressioni inerenti all'esercizio dell'agriturismo è riservato a coloro che hanno presentato al Comune la SCIA di cui all’articolo 9 a condizione che nei loro confronti non siano adottati e in corso provvedimenti di decadenza ai sensi dell’articolo 12. Tale utilizzo deve essere conforme alle prescrizioni del regolamento regionale di cui all'articolo 5. L'utilizzo di tale materiale è pure consentito alle organizzazioni agrituristiche operanti in regione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 11/2014