1. Per ragioni connesse alla consistenza delle singole specie di fauna selvatica, ovvero quando ricorrano eccezionali e speciali circostanze, il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore da lui delegato, sentiti il Comitato faunistico-venatorio regionale e l'Istituto faunistico regionale, può disporre con proprio decreto la sospensione dell'esercizio della caccia ovvero ulteriori limitazioni ai periodi di caccia, al numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria, nonché il divieto di caccia a una o più specie di fauna selvatica su tutto o parte del territorio regionale.