Legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attivitā venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.
Art. 24
 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'ottenimento dell'attestato di frequenza con profitto al corso di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 14/1987, come interpretato autenticamente dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 21/1993, č necessario il superamento di una prova scritta a risposta sintetica a quesiti plurimi sul programma oggetto del corso medesimo.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 43, comma 35, L. R. 30/1999