Legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.
Art. 21
1. In attuazione dell'articolo 4, comma 6, della legge 157/1992, la Regione istituisce e gestisce centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà.
3. Per centro di recupero si intende una struttura destinata alla cura, alla riabilitazione ed al reinserimento nell'ambiente naturale della fauna selvatica in difficoltà, dotata di attrezzature tali da garantire con efficacia l'espletamento delle tre fasi suddette.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 33, L. R. 30/1999
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 43, comma 34, L. R. 30/1999
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 16, L. R. 37/2017
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 17, L. R. 37/2017 . Dall'1/1/2018 gli importi delle convenzioni in essere sono aggiornati secondo quanto previsto dall'Allegato A della L.R. 37/2017.
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 18, L. R. 37/2017