Art. 2
1 bis. La caccia alla posta per gli acquatici č consentita sino ad un'ora dopo il tramonto.
2. Entro il 15 maggio di ciascun anno il Direttore del Servizio della caccia e della pesca provvede con proprio decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, a fissare l'ora di inizio e di termine della giornata venatoria secondo medie quindicinali. In fase di prima applicazione il termine del 15 maggio si intende fissato a 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le norme contenute nel presente articolo e negli articoli dal 3 al 7 costituiscono per il Friuli-Venezia Giulia il calendario venatorio regionale di cui all'
articolo 18 della legge 157/1992.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 10/2003