Legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.
Art. 19
 
1. Nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia, il cui territorio è classificato zona faunistica delle Alpi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 21/1993, in conformità alle consuetudini e tradizioni locali, l'esercizio della caccia è consentito congiuntamente in forma vagante e mediante appostamento fisso.
2. Gli appostamenti sono considerati fissi quando siano realizzati in muratura od altra solida materia o comunque con preparazione o modificazione del sito o con occupazione stabile del terreno. Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei.
3. Per gli appostamenti fissi è necessario il consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo, fatte comunque salve le altre autorizzazioni o concessioni.
4. All'interno delle riserve di caccia di diritto l'esercizio venatorio da appostamento fisso è consentito nell'annata venatoria previa comunicazione dell'attivazione dell'appostamento medesimo al direttore della riserva.
5. Per la caccia da appostamento fisso e temporaneo valgono i limiti di cui all' articolo 5, comma 2, della legge 157/1992 fissati per l'esercizio dell'attività venatoria con le modalità specificate dall'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge medesima.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 5 da art. 13, comma 4, L. R. 10/2003
2 Comma 6 interpretato da art. 24, comma 1, L. R. 25/2005
3 Comma 6 sostituito da art. 45, comma 2, L. R. 6/2008
4 Parole aggiunte al comma 6 da art. 149, comma 1, L. R. 17/2010