Legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.
Art. 17
 
4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno cinque dei sette componenti la Commissione.
5. In caso di assenza del Presidente le relative funzioni vengono svolte dal componente più anziano d'età.
6. I componenti la Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 32, L. R. 30/1999
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 43, comma 32, L. R. 30/1999
3 Comma 1 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4 Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 18, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6 Parole sostituite al comma 7 da art. 18, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.